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Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali se l'acquisto rientra all'interno di un più ampio progetto per due tipologie di interventi:

- Ristrutturazione edilizia
Riqualificazione Energetica.

1. Detrazione fiscale al 50% per interventi di Ristrutturazione Edilizia
La detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata anche per l'acquisto di una stufa, termostufa, termocamino o caldaia effettuato dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2019, a patto che l'acquisto rientri all'interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.
In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di una stufe, termostufa, termocamini o caldaia aventi un rendimento NON inferiore al 70%.
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:
- causale del versamento
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento.

Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate.
Inoltre, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale ristrutturazioni Enea entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2019 e l'11/03/2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, decorre dal 11/03/2019.
Per gli interventi già conclusi tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it è prorogato al 01 aprile 2019.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati. Sull’ammissibilità degli interventi si rimanda all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali – edizione 2019”.
Entrambi i documenti sono disponibili al link acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie

2. Detrazione fiscale 50% per interventi di Riqualificazione Energetica
A partire dal 01/01/2018 con validità fino a 31/12/2019, le spese sostenute per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) e la posa in opera di prodotti e impianti a biomassa per il riscaldamento domestico invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni fino ad un valore massimo di 30.000 euro, se rientrano all'interno di un progetto più ampio di Riqualificazione Energetica della propria abitazione.
In questa detrazione specifica, che fino alla fine del 2017 era stata fissata nella misura del 65%, rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che superano l’85% del rendimento e che sono in possesso del certificato ambientale come specificato nel vademecum ENEA.